Medico del lavoro a Cuneo

Cerchi un medico competente per la tua azienda?

Contattami!

(puoi farlo direttamente scrivendo alla mail seguente: drgl77@libero.it, nell’oggetto precisa “informazioni medico competente”)

Mi occupo di medicina del lavoro e seguo prevalentemente ditte nella provincia di Cuneo, Torino e Asti. 

MEDICO COMPETENTE: chi e’? A cosa serve? Quali sono i suoi compiti?

Il medico competente (generalmente un medico con la specializzazione in medicina del lavoro) è una figura fondamentale all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

In base all’Articolo 18 del D.Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto), comma 1, lettera A): il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, nomina, nei casi previsti […] il medico competente

Il medico competente accettando la nomina:

  1. collaborare alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela dei lavoratori ed all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI;
  2. collaborare alla valutazione dei rischi per le mansioni alle quali è addetto personale femminile, ai fini della tutela della gravidanza e della maternità;
  3. collaborare all’organizzazione del Primo Soccorso aziendale ed alla formazione degli addetti, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
  4. collaborare alla realizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
  5. collaborare alle attività di formazione, informazione e addestramento;
  6. partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi e comunicare per iscritto, in occasione delle medesime, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  7. visitare gli ambienti di lavoro, preferibilmente assieme al RSPP ed al RLS, attraverso sopralluoghi con periodicità almeno annuale o a cadenza diversa che viene stabilita in base alla valutazione dei rischi, con redazione del Verbale di Sopralluogo; è possibile stabilire una periodicità della visita degli ambienti di lavoro diversa dall’annuale, in questo caso però è necessario comunicare al datore di lavoro tale decisione e la motivazione che l’ha generata ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  8. definire e aggiornare un protocollo di sorveglianza sanitaria stabilito in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione anche la normativa su alcol e tossicodipendenza e gli indirizzi scientifici più avanzati, suddiviso per mansione, con indicazione delle periodicità dei controlli sanitari, compresi eventuali accertamenti integrativi, e del numero dei lavoratori cui è rivolto;
  9. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria secondo i protocolli sanitari definiti, comprese le visite mediche previste in caso di cambio mansione, dopo malattia superiore a 60 giorni continuativi e a fine rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge;
  10. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; inoltre conservare la cartella sanitaria, con la salvaguardia del segreto professionale, nel luogo concordato con il datore di lavoro all’atto della nomina;
  11. eseguire le visite preassuntive, su richiesta del datore di lavoro; eseguire eventuali visite richieste dal lavoratore, se la richiesta è correlata all’esposizione ed ai rischi professionali, indipendentemente dalle periodicità previste dal protocollo generale; esprimere i giudizi di idoneità specifica alla mansione e consegnarne copia al lavoratore e al datore di lavoro;
  12. informare i lavoratori ed i loro rappresentanti sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti;
  13. informare il datore di lavoro ed il lavoratore dell’esistenza di anomalie imputabili al lavoro (nel rispetto della privacy del lavoratore e del segreto professionale) rivelate dalla sorveglianza sanitaria;
  14. controllare l’adozione da parte del datore di lavoro (e dei soggetti incaricati e preposti) delle prescrizioni/limitazioni indicate nei giudizi di idoneità;
  15. curare, se presente in azienda un’esposizione ad agenti mutageni e/o cancerogeni, la tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni-mutageni, registro che deve però essere istituito dal datore di lavoro.
  16. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie per la conservazione della cartella stessa;
  17. consegnare al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico come medico competente dell’azienda (nel rispetto della legge sulla privacy), la documentazione sanitaria in suo possesso;
  18. in caso di cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e/o biologici (del gruppo 3 e 4), consegnare al datore di lavoro la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore per l’invio all’INAIL (e all’ASL per i biologici);
  19. trasmettere, secondo il modello in Allegato 3B del D. Lgs. 81/08, ai servizi competenti per territorio ed esclusivamente per via telematica, entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 81/08, le informazioni elaborate durante la sorveglianza sanitaria;
  20. garantire riservatezza su tutte le informazioni relative alle attività produttive e commerciali dell’azienda

IL MEDICO COMPETENTE PUO’ ESSERE SOSTITUITO?

Per rispondere a questa domanda vi presento un estratto della risposta all’istanza di interpello avanzata dall’Associazione del commercio e del turismo di Forlì (ASCOM Forlì). Tale interpello era relativo alla facoltà da parte del medico competente di farsi assistere da altri medici specialisti.
La norma in oggetto stabilisce che: “il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale per l’attività ispettiva Prot. n° 25/I/0001768 Parere: «sostituzione temporanea medico competente»

Al quesito si deve pertanto dare risposta negativa, ribadendo che la prassi di farsi sostituire da un collega deve ritenersi non consentita alla luce delle norme vigenti. L’unica eccezione a questo orientamento può consistere nella assenza per malattia o in altri impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe verificarsi la necessità della sua sostituzione, sempre su incarico del datore di lavoro, con altro medico. È evidente tuttavia, che in questo caso il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata.


COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Cosa significa per un medico competente collaborare alla valutazione dei rischi nell’azienda in cui svolge la sorveglianza sanitaria?

Diciamolo subito: non basta firmare il frontespizio del documento di valutazione dei rischi dell’azienda!

Perché vi sia una prestazione di qualità è importante che il medico competente partecipi ad un incontro preliminare con le parti sociali aziendali (datore di lavoro, RSPP, RLS, etc.). Durante tale incontro al medico competente dovranno essere consegnati i seguenti documenti:


1. elenco nominale dei lavoratori abbinati alle relative mansioni e compiti svolti, con indicazioni del reparto di appartenenza con relativi turni di lavoro

2. elenco delle materie prime e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo

3.  schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati

4. rapporto di valutazione rumore

5. eventuali indagini ambientali (laddove effettuate, ad esempio il monitoraggio ambientale)

6. precedenti relazioni sanitarie annuali

7. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori

8. tutto il materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori, attestati a partecipazione a corsi addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza

9. organigramma, planimetria e lay-out aziendale

IL SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (articolo 25, D.Lgs. 81/2008: obblighi del medico competente)

Un valido sopralluogo deve essere adeguatamente programmato in modo tale che vi siano il datore di lavoro (o una persona da esso delegata), l’RSPP e gli RLS. La presenza di tali figure assicura il confronto costruttivo durante l’analisi delle postazioni e dei rischi presenti in azienda e permette di valutare tutte le possibili misure prevenzionistiche attuabili per migliorare le possibili criticità emerse.

Durante il sopralluogo il medico competente:

  • valuta tutti i rischi per la salute dei lavoratori;
  • confronta il livello di pericolo per ogni rischio con i livelli presenti nel documento di valutazione dei rischi (questo nel caso in cui non abbia collaborato nella stesura iniziale del documento di valutazione dei rischi: tale situazione si verifica quando il nuovo medico competente subentra in un contesto già “avviato”);
  • verifica che le prescrizioni/ limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa siano effettivamente ed efficacemente messe in atto da parte del datore di lavoro o del suo delegato;
  • valuta l’efficacia e il reale impiego dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc.) e collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione, ecc.);
  • indaga l’effettiva formazione dei lavoratori, verificando ad esempio che utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale, oppure che conoscano le procedure per lo svolgimento del lavoro in modo sicuro;

Con quale frequenza Il medico competente visita gli ambienti di lavoro?

Una volta l’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. Tuttavia una periodicità diversa deve essere indicata nel documento di valutazione dei rischi, così come precisato all’art. 25, comma 1, lettera l, D. Lgs 81/08.

Infine, al sopralluogo deve fare seguito una relazione che verbalizzi quanto visto e consigliato durante la visita negli ambienti di lavoro.

 

IL PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Che cos’è il protocollo sanitario elaborato dal medico competente?

Si tratta di un piano, suddiviso per mansioni o per gruppi omogenei di esposizione ai rischi normati, nel quale vengono indicati gli accertamenti sanitari a cui ciascun lavoratore deve sottoporsi e il periodismo con il quale tali esami verranno svolti.

Pertanto nel protocollo di sorveglianza sanitaria vengono indicate le visite mediche, le indagini specialistiche e di laboratorio, i provvedimenti adottati dal medico, le eventuali vaccinazioni previste, il tutto con la finalità di prevenire l’insorgenza di eventuali patologie lavoro-correlate oppure rilevarne la precoce insorgenza.

Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1, lettera b D.Lgs. 81/08). Include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 29, comma 1, D.Lgs. 81/08).

CHE COS’E’ LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Qui a seguito ho inserito alcuni link che ti permettono di visionare interessanti contenuti esplicativi:

  1. Definizione di sorveglianza sanitaria e i riferimenti normativi che la prevedono (2 minuti)
  2. Idoneità alla mansione lavorativa (2 minuti)
  3. Che cos’è la medicina del lavoro e a cosa serve (26 minuti)

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Qui a seguito ho inserito alcuni link che, attraverso contenuti audiovisivi, parlano dei principali fattori di rischio lavorativi. 

  1. Rischio biologico (52 minuti)
  2. Rischio chimico (Rischi da sostanze pericolose) (12 minuti)
  3. Rischi che derivano dall’esposizione ad amianto (20 minuti)
  4. Esposizione a campi elettromagnetici (23 minuti)
  5. Rischi fisici:
      1. rischi dovuti all’esposizione al rumore (15 minuti),
      2. vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali ROA (20 minuti). Questo video, pur essendo stato realizzato per le scuole descrive con chiarezza e in modo generale i rischi sopraesposti.
  6. Movimentazione manuale dei carichi (20 minuti)
  7. Microclima nei luoghi di lavoro (4 minuti)
  8. Rischi nell’agricoltura (20 minuti)
  9. Rischio da utilizzo di videoterminali prima parte (8 minuti)
  10. Rischio da utilizzo di videoterminali seconda parte (9 minuti)

Qui sotto troverai una serie di video molto utili sia per l’informazione riguardante i rischi lavorativi che per la prevenzione:

  1. Il video: “La sicurezza degli operatori sanitari negli ambienti di cura” fornisce un’ottima guida introduttiva al rischio biologico, chimico, fisico, da movimentazione dei carichi e da videoterminali.  Inoltre al minuto 51:10 sono indicati semplici esercizi di stretching e training degli occhi. Ti invito a visionarlo! 
  2. Ecco un video per il corretto lavaggio delle mani (2 minuti)
  3. In questo video si può apprendere come posizionare correttamente una mascherina ffp2 o ffp3 (2 minuti)
  4. Prevenzione e protezione dei danni da rumore (15 minuti)
  5. Posture e movimentazione di pazienti (21 minuti)

PROMOZIONE DELLA SALUTE

L’Agenzia Europea per la Sicurezza ha fornito esempi di misure di Promozione della Salute nei luoghi di Lavoro. A livello organizzativo è sicuramente indispensabile mettere a disposizione dei lavoratori opportunità di apprendimento permanente. Per quanto riguarda le misure che coinvolgono l’ambiente di lavoro diventa fondamentale promuovere il benessere psicosociale. Infine a livello individuale si possono incoraggiare stili di vita sani (corretta alimentazione, regolare attività fisica, cessazione di abitudini nocive etc.).

Per questo motivo vi offro, nella pagina AREA RISERVATA MEDICINA DEL LAVORO, alcuni video che promuovono la salute fornendo preziose indicazioni sul corretto stile di vita da mantenere. Gli argomenti sono i seguenti:

  • Una corretta alimentazione e uno stile di vita sano (18 minuti)
  • Come fare una dieta sana nella giungla delle diete fai da te! (12 minuti)
  • Gli alimenti da evitare o almeno ridurre nella nostra dieta e quelli da prediligere (10 minuti)
  • Come smettere di fumare (20 minuti)
  • Come iniziare a fare sport (5 minuti)
  • Una ventina di minuti di esercizi che puoi fare in casa! (20 minuti)
  • Prevenire e gestire l’ipertensione arteriosa (13 minuti)
  • I segreti per dormire bene (14 minuti)

MATERIALE SCARICABILE GRATUITAMENTE E OPUSCOLI INFORMATIVI

In questa sezione ho messo alcuni link per poter scaricare GRATUITAMENTE opuscoli e materiale informativo sul tema salute e sicurezza sul lavoro, ma anche promozione della salute.

OFFERTA CORSI FORMATIVI – CATALOGO

Questa sezione è a tutt’oggi in fase di aggiornamento e integrazione. Sono molti i corsi che possono essere erogati “su misura” per una specifica azienda e/o settore produttivo e/o mansione. In questi casi è necessaria una valutazione preliminare del documento di valutazione dei rischi e un sopralluogo nell’ambiente di lavoro.

Ecco alcuni dei corsi che io e alcuni miei collaboratori eroghiamo:

  • Corso di formazione sull’emergenza COVID 19 nel mondo del lavoro (in videoconferenza)
  • Corso di primo soccorso aziendale (come previsto dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388).
  • Corso di aggiornamento al primo soccorso aziendale.
  • Corso per il rischio stress lavoro correlato
  • Corsi di formazione su specifici rischi per la salute in ambito lavorativo (MMC, rischio biologico, rischio chimico, etc.)

Contattami per ulteriori informazioni!

Gian Luca Rosso
Top